* La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
* La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (art 47 comma 1) e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
Le sanzioni di cui al commi 1 e 2 sono irrogate dall'Autorità Amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
Al momento non sono state irrogate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati, ai sensi dell’articolo 47, c. 1 e c. 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, nei confronti di titolari di incarichi dirigenziali.